ULTERIORI PRECISAZIONI IN TEMA DI OMICIDIO STRADALE E DI LESIONI PERSONALI STRADALI

Orientamenti giurisprudenziali, in ambito sia penale che civile, rilevanti in tema di rapporti e limiti della responsabilità dell'Ente proprietario della strada (committente) e dell'appaltatore (Ente gestore di cantieri e/o della manutenzione stradale).

Ulteriori precisazioni in tema di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

Orientamenti giurisprudenziali, in ambito sia penale che civile, rilevanti in tema di rapporti e limiti della responsabilità dell’Ente proprietario della strada (committente) e dell’appaltatore (Ente gestore di cantieri e/o della manutenzione stradale).

Una recente pronuncia della Cassazione (la n. 17010 del 22-04-2016, IV Sezione Penale) originata dal ricorso delle parti civili in qualità di soggetti danneggiati da un incidente che ha causato la morte del conducente di un veicolo coinvolto e del suo passeggero, avverso una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare che non ha ritenuto sussistenti nel caso di specie elementi probatori tali da poter giungere ad un accertamento della colpevolezza del direttore dei lavori dell’A.N.A.S., ha toccato diversi profili della questione che a noi qui interessa.
Detto incidente mortale fu causato, stando alla ricostruzione operata in quella sede, dall’avvenuto violento impatto di due veicoli a seguito della collisione di uno di questi con degli elementi plastici posizionati a delimitazione del cantiere allestito da una società appaltatrice di lavori di manutenzione stradale per contratto stipulato con l’A.N.A.S.; tali oggetti, considerati la causa esclusiva della perdita di controllo del primo veicolo da parte del conducente, si trovavano sulla carreggiata perché probabilmente ivi trascinati dal forte vento, in quanto non zavorrati.
Riassumendo ciò che si legge nella pronuncia, la posizione di garanzia a tutela della collettività graverebbe, oltre che sull’amministratore della strada committente (A.N.A.S.), anche sull’appaltatore di lavori e manutenzione effettuate sulla stessa (art. 21, Codice della Strada); ciò, a tutela proprio dell’incolumità dei terzi utenti della strada che possano subire le conseguenze di una situazione di pericolo non debitamente gestita (in tal senso anche, Cass. pen. Sez. IV, n. 11453 del 20/12/2012).
Si tratta quindi di stabilire in quali casi e entro quali limiti possa ritenersi configurabile una responsabilità riconducibile in capo al committente amministratore della strada, all’Ente appaltatore dei lavori o, più verosimilmente, in capo ad entrambi, delimitando perciò l’apporto delle rispettive condotte; ciò comporta un’imprescindibile analisi volta a verificare la sussistenza di eventuali posizioni e/o obblighi di controllo gravanti sul primo e/o sul secondo.
Stando infatti a quanto enunciato in un’altra più risalente pronuncia del Giudice di Legittimità, la sentenza n. 37589 del 05/06/2007, IV Sez. Penale, «il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell’appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l’obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell’evitabilità dell’evento lesivo occorso a terzi e dell’omissione dell’intervento diretto all’eliminazione del rischi», depone a conferma della labilità dei confini tra le concorrenti responsabilità del committente, da un lato e dell’appaltatore dei lavori dall’altra; in questo caso, è evidente, l’ente amministratore della strada non è stato ritenuto esente da tale giudizio di responsabilità.
Parallelamente, per la riconducibilità di specifici obblighi di vigilanza e prudenza in capo all’Ente affidatario dei lavori di manutenzione stradale, la disciplina dettata dall’art. 21, comma 2 del Codice della strada espressamente stabilisce che: «chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte»; dal tenore della norma si deduce immediatamente la sussistenza di un preciso dovere di diligenza a carico dell’impresa appaltatrice nell’esecuzione dell’incarico conferitole dall’Ente gestore della strada.
Occorrerà in definitiva valutare nel caso concreto in che misura ed entro quali limiti i doveri di controllo e vigilanza gravino, alternativamente o congiuntamente, sul committente e/o sull’ente appaltatore; ciò comporta inevitabilmente l’individuazione del nesso di causalità ed il suo eventuale “sezionamento” in termini di concause tra le condotte degli agenti coinvolti e gli eventi lesivi prodottisi come loro conseguenza.
In tal senso depone la lettera dell’art. 40 del Codice penale che nel definire il rapporto di causalità tra condotta ed evento lesivo stabilisce che « Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione (…)», equiparando peraltro al 2° comma la condotta omissiva dell’agente a quella commissiva, laddove il «Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».
Perciò al fine di escludere ogni profilo di responsabilità penale dell’impresa incaricata dei lavori stradali, nel giudizio di delimitazione delle responsabilità tra committente ed appaltatore andrebbe accertata l’assenza di una qualsivoglia ingerenza della stessa nella causazione di eventuali incidenti verificatisi.
Sulla posizione di garanzia rivestita dall’Ente (appaltatore o committente dei lavori), peraltro, bisognerà effettuare un ulteriore vaglio di rilevanza nel caso concreto in quanto la stessa di per sé « (…) non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (…) », ritenendo fondamentale a tal fine la valutazione del momento “volitivo” in capo all’agente (cfr. sul punto Cass. pen. Sez. IV, 06-05-2015, n. 24462).
Su di un piano più strettamente giuscivilistico, in relazione alla responsabilità conseguente ad eventuali incidenti stradali che dovessero verificarsi come effetto di mancata o inadeguata predisposizione di misure idonee a scongiurarli, l’attenzione sembrerebbe spostarsi sugli specifici obblighi di custodia gravanti sull’Ente proprietario della strada (cfr. ex plurimis Cassazione civile, Sezione Terza, Sentenze nn. 24529 del 20-11-2009, 22755 del 04-10-2013, 8935 del 12-04-2013).
Siffatta tendenza non deve però trarci in inganno, laddove, lo si è già detto, fosse possibile individuare un seppur limitato margine di discrezionalità in capo all’ente affidatario della manutenzione, ben potendone discendere l’estensione a quest’ultimo dell’obbligo di custodia della strada; la violazione di detto obbligo comporta infatti l’insorgere di un giudizio di responsabilità ex art. 2051 del Codice civile, sicuramente quantificabile in termini risarcitori e difficilmente suscettibile di prova contraria se non per circostanze del tutto indipendenti dall’agente.
Ad avviso della succitata giurisprudenza, tale responsabilità in caso eventi dannosi causati dall’omessa o insufficiente predisposizione di misure in via precauzionale, risulta infatti «esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe»; doveroso osservare il grado di difficoltà relativo alla dimostrazione della concreta sussistenza di elementi sfuggenti al controllo dell’agente.
In conclusione occorre ribadire quanto finora evidenziato, ovvero, il rilievo per il quale il giudizio di delimitazione dei profili di responsabilità, sia penale che civile, da ricondurre in capo all’ente gestore della strada e/o all’appaltatore dei lavori di manutenzione su di essa effettuati, non è suscettibile di alcuna determinazione aprioristica, necessitando invece di tutte le valutazioni e le precisazioni degli elementi fattuali del caso concreto.

Dott.ssa Martina Di Lollo (Studio Legale Verde)