{"id":5102,"date":"2018-10-18T19:28:07","date_gmt":"2018-10-18T17:28:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleverde.it\/?p=5102"},"modified":"2020-10-14T18:51:46","modified_gmt":"2020-10-14T16:51:46","slug":"la-diffamazione-a-mezzo-facebook","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/2018\/10\/18\/la-diffamazione-a-mezzo-facebook\/","title":{"rendered":"La diffamazione a mezzo Facebook"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019oramai risalente avvento dei <em>social network<\/em> ha portato ad un cambio delle abitudini di vita ed <em>in primis <\/em>del modo di comunicare. Ci\u00f2 ha fatto s\u00ec che determinate tipologie di reati abbiano trovato nuovi sbocchi interpretativi e siano tutt\u2019ora al centro del dibattito giuridico, sia dottrinale, sia nei suoi risvolti pratici e quotidiani, discussi nelle aule dei Tribunali.<\/p>\n<p>L\u2019esempio principe di tale premessa \u00e8 il reato di <strong>diffamazione <em>ex<\/em> art. 595 c.p.<\/strong> il quale cos\u00ec prevede:<\/p>\n<p><em>chiunque, fuori dei casi indicati nell&#8217;articolo precedente (il reato di ingiuria oramai abrogato), comunicando con pi\u00f9 persone, offende l&#8217;altrui reputazione, \u00e8 punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.<\/em><\/p>\n<p><em>Se l&#8217;offesa consiste nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato, la pena \u00e8 della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.<\/em><\/p>\n<p><em>Se l&#8217;offesa \u00e8 recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0, ovvero in atto pubblico, la pena \u00e8 della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.<\/em><\/p>\n<p><em>Se l&#8217;offesa \u00e8 recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorit\u00e0 costituita in collegio, le pene sono aumentate.<\/em><\/p>\n<p>In questo articolo parleremo di come si possa incappare nella forma aggravata di tale reato anche semplicemente facendo uso di un <em>social network<\/em>, prendendo come punto di riferimento il <em>social network<\/em> pi\u00f9 famoso e maggiormente predisposto ad accogliere le condotte attuative di tale reato, data la struttura comunicativa della piattaforma: <em>Facebook<\/em>.<\/p>\n<p>Ad oggi, <strong>la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l&#8217;uso di una bacheca &#8216;<em>facebook<\/em>&#8216; integra un&#8217;ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell&#8217;art. 595, comma 3, cod. pen..<\/strong><\/p>\n<p>Difatti, tale modalit\u00e0 di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha <em>\u201cpotenzialmente la capacit\u00e0 di raggiungere un numero indeterminato di persone, perch\u00e9 attraverso questa &#8216;piattaforma virtuale&#8217; gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione\u201d<\/em> (Cass. Sez. 5, n. 8328 del 13\/07\/2015).<\/p>\n<p>Bisogna dunque fare molta attenzione nei propri comportamenti \u201cvirtuali\u201d, si pensi infatti che anche chi semplicemente aggiunga un commento al post diffamatorio contraddistinto del medesimo tenore, pu\u00f2 essere perseguito poich\u00e9 il suo contributo pu\u00f2 essere indice di una maggior diminuzione della reputazione della nella considerazione dei consociati: <em>&#8220;in tema di diffamazione, la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia gi\u00e0 stata compromessa pu\u00f2 divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggior diminuzione della reputazione della nella considerazione dei consociati&#8221;<\/em> (Cass. 7\/12\/2004 n. 47452). Recentemente \u00e8 stato proprio il Tribunale di Campobasso \u2013 Sezione penale ad affermare tale principio con sentenza 2 ottobre 2017 n. 396, la quale a sostegno cita numerose sentenze della Suprema Corte ricordando come: <em>\u201cla condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneit\u00e0 del mezzo realizzato, a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica&#8221;<\/em> (cfr. Cass. 1.03.2016 n. 8328; Cass. 2\/01\/2017 n. 50) ma anche che: <em>&#8220;la libert\u00e0 di pensiero, garantita dall&#8217;art. 21 Cost., ha i suoi limiti naturali che sono costituiti dal rispetto altrui e dalla tutela dell&#8217;ordine pubblico e del buon costume. Per quanto riguarda il rispetto del diritto altrui la facolt\u00e0 di manifestazione del pensiero trova un preciso limite nel diritto di ogni cittadino all&#8217;integrit\u00e0 dell&#8217;onore, del decoro, della reputazione. La libert\u00e0 di pensiero trova un limite nella legge penale, essendo la diffamazione un atto illecito e non una manifestazione della libert\u00e0 di pensiero&#8221;<\/em> (Sentenza n. 811 del 16.10.1972). Difatti, <em>&#8220;in tema di diffamazione la reputazione non risiede in uno stato o in un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, n\u00e8 tantomeno nel semplice amor proprio: la reputazione \u00e8 il senso della dignit\u00e0 personale nell&#8217;opinione degli altri, un sentimento limitato all&#8217;idea di ci\u00f2 che, per la comune opinione, \u00e8 socialmente esigibile in un dato momento storico&#8221;<\/em> (Cass. 24.03.1995 n. 3247).<\/p>\n<p><strong>Una rilevante novit\u00e0 degli ultimi mesi si \u00e8 verificata anche in relazione alla produzione della cosiddetta prova tramite \u201c<em>screenshot<\/em>\u201d<\/strong>. Difatti, se prima la prova di messaggi diffamatori estrapolati da un supporto informatico poteva essere ritenuta difficile da produrre in giudizio poich\u00e9 avente validit\u00e0 solo se certificata, recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8736 del 2018, ha sancito la ammissibilit\u00e0 e la piena validit\u00e0 di un cd. \u201c<em>screenshot<\/em>\u201d acquisito da un supporto informatico o da uno smartphone. Gli Ermellini, precisamente, hanno affermato che:\u00a0<em>&#8220;i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l&#8217;estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione, sar\u00e0 poi il giudice a valutarne liberamente l&#8217;attendibilit\u00e0&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p><strong>La Suprema Corte ha ritenuto perci\u00f2 lo <em>screenshot<\/em> un documento informatico completamente valido come prova documentale, riconducibile alla categoria di cui all&#8217;art. 234 c.p.p.<\/strong>; consequenzialmente per acquisire quanto contenuto in esso non sar\u00e0 pi\u00f9 necessaria la procedura dell&#8217;accertamento tecnico irripetibile, fermo restando successivamente al giudice il compito di vagliare l\u2019attendibilit\u00e0 della prova documentale prodotta nella fase istruttoria del procedimento.<\/p>\n<p>Altro errore comune \u00e8 pensare che la successiva rimozione del post oggetto del reato di diffamazione possa escludere la responsabilit\u00e0 penale, il reato di diffamazione \u00e8 formale ed istantaneo, difatti, si consuma immediatamente, nell\u2019atto della percezione denigratoria dovuta alla comunicazione a pi\u00f9 persone lesiva dell\u2019altrui reputazione.<\/p>\n<p>Spesso, infatti, si pensa ai <em>social network<\/em> come un limbo speciale che esula dalla realt\u00e0 quotidiana e non si d\u00e0 peso all\u2019utilizzo che ne viene fatto. Cos\u00ec facendo, alcune persone possono attuare comportamenti da \u201cleoni da tastiera\u201d comunicando con pensieri, immagini o frasi che mai esternerebbero in pubblico. Il rispetto della Legge e prima ancora dell\u2019educazione e dell\u2019etica, per\u00f2, va attuato in ogni momento della propria vita, anche quando non si ha la percezione di essere sotto lo sguardo diretto ed il controllo di altre persone.<\/p>\n<p>Avv. Alessio Giuseppe Verde &#8211; Avv. Mariaelena Verde<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-4958\" src=\"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/image8-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/image8-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/image8-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/image8-1024x683.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019oramai risalente avvento dei social network ha portato ad un cambio delle abitudini di vita ed in primis del modo di comunicare. Ci\u00f2 ha fatto s\u00ec che determinate tipologie di reati abbiano trovato nuovi sbocchi interpretativi e siano tutt\u2019ora al centro del dibattito giuridico, sia dottrinale, sia nei suoi risvolti pratici e quotidiani, discussi nelle&#8230; <\/p>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/2018\/10\/18\/la-diffamazione-a-mezzo-facebook\/\" class=\"excerpt-read-more\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[57,64],"tags":[256,249,250,292,253,101,267,251,266,244,245,246,99,260,261,268,247,259,248,104,105,258,257,262,255,264,263,254,127,155,265,252],"class_list":["post-5102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lavvocato-risponde","category-news","tag-art-234-c-p-p","tag-art-595-c-p","tag-art-595-c-p-comma-3","tag-avvocati-campobasso","tag-avvocato-molise","tag-avvocato-penalista","tag-bacheca","tag-codice-penale","tag-commenti","tag-diffamazione","tag-diffamazione-a-mezzo-facebook","tag-diffamazione-a-mezzo-internet","tag-diritto-penale","tag-educazione","tag-etica","tag-facebook","tag-instagram","tag-legge","tag-leoni-da-tastiera","tag-migliore-consulenza","tag-migliore-consulenza-penale","tag-offesa","tag-percezione-denigratoria","tag-post-diffamatorio","tag-prova-documentale","tag-pubblicazione","tag-rimozione-post","tag-screenshot","tag-social","tag-social-network","tag-stato","tag-tribunale-di-campobasso"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5102\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}