{"id":5007,"date":"2018-05-18T18:16:54","date_gmt":"2018-05-18T16:16:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleverde.it\/?p=5007"},"modified":"2018-06-25T18:32:17","modified_gmt":"2018-06-25T16:32:17","slug":"la-riabilitazione-del-condannato-alla-luce-del-caso-silvio-berlusconi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/2018\/05\/18\/la-riabilitazione-del-condannato-alla-luce-del-caso-silvio-berlusconi\/","title":{"rendered":"La riabilitazione del condannato alla luce del caso Silvio Berlusconi"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Le recenti notizie di cronaca giudiziaria nazionale hanno suscitato un rinnovato interesse nell\u2019opinione pubblica relativamente all\u2019istituto della riabilitazione del condannato: giova qui dedicarvi un approfondimento, anche per favorirne la comprensione e una pi\u00f9 agevole lettura. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">La riabilitazione \u00e8 un istituto proprio del sistema penale italiano, la cui disciplina sostanziale \u00e8 dettata dagli artt. 178-179 del codice penale recanti, rispettivamente, la definizione e i presupposti per la sua concessione ad opera del Tribunale di <\/span><span style=\"font-size: medium\">S<\/span><span style=\"font-size: medium\">orveglianza competente; per ci\u00f2 che concerne invece gli aspetti processuali, relativi dunque alla proposizione della domanda di riabilitazione da parte dell\u2019interessato, il codice di procedura penale ne detta compiutamente la disciplina all\u2019art. 683. Ma cos\u2019\u00e8 la riabilitazione, qual \u00e8 la sua funzione e come opera in concreto? Procedendo per ordine, \u00e8 possibile individuare alcuni punti essenziali per rispondere a questi quesiti.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">La riabilitazione si sostanzia in un meccanismo che previa verifica della sussistenza di determinate condizioni consente al condannato con sentenza passata in giudicato, ovvero con decreto penale di condanna non opposto, di ottenere l\u2019estinzione degli effetti penali della condanna per cui \u00e8 richiesta; \u00e8 chiara, dunque, la <\/span><span style=\"font-size: medium\"><i>ratio<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium\"> rieducativa e risocializzante sottesa all\u2019istituto, in virt\u00f9 di altrettanti princ\u00ecpi solennemente sanciti dalla Carta costituzionale (art. 27, co. 3 Cost.).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Affinch\u00e9 la riabilitazione possa essere concessa, il soggetto interessato che personalmente o assistito da un difensore si accinga a proporre apposita domanda innanzi al competente Tribunale di <\/span><span style=\"font-size: medium\">S<\/span><span style=\"font-size: medium\">orveglianza ai sensi e per gli effetti dell\u2019art 683 c.p.p., dovr\u00e0 preventivamente assicurarsi che la propria posizione soddisfi determinati requisiti. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Innanzitutto, dovranno essere trascorsi almeno tre, otto, ovvero, dieci anni dal giorno dell\u2019espiazione della pena a seconda, rispettivamente, che non si tratti di soggetto recidivo, o che viceversa dopo essere stato condannato per un delitto non colposo ne abbia commesso un altro (cio\u00e8 in tutte le ipotesi di cui ai capoversi dell\u2019art. 99 c.p.) oppure, infine, che sia ascrivibile alle categorie dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza (termine finale di cui al terzo comma dell\u2019art. 179 c.p.). <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">L\u2019interessato dovr\u00e0 inoltre avere fornito prove effettive e costanti di buona condotta per tutto il periodo ricompreso tra l\u2019avvenuta espiazione della pena e la data di proposizione della domanda di riabilitazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">E&#8217; importante precisare che la prova della &#8220;buona condotta&#8221; \u00e8 legata a doppio filo all&#8217;adempimento delle obbligazioni civili. Qualora vi sia stata una parte offesa, difatti, l&#8217;adempimento verso questa sar\u00e0 un adempimento non eludibile, pena il venir meno del requisito della buona condotta e con esso uno dei presupposti alla riabilitazione stessa.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">La riabilitazione comporta, tra l\u2019altro, l\u2019estinzione delle pene accessorie, ossia di quelle sanzioni che in determinati casi stabiliti dalla legge vengono comminate unitamente alla pena principale nell\u2019ambito del medesimo provvedimento di condanna e che in concreto comportano una compressione, in misura pi\u00f9 o meno ampia, di alcuni diritti e libert\u00e0 costituzionalmente garantiti. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Tra le pene accessorie figura l\u2019interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici (artt. 28 e 29 c.p.), la prima essendo destinata ad operare in caso di condanna all\u2019ergastolo, ovvero alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni, nonch\u00e9 in caso di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, la seconda della durata di un quinquennio, comminata allorquando la pena della reclusione risulti maggiore o uguale ai tre anni.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Il condannato interdetto dai pubblici uffici, oltre all\u2019esclusione della facolt\u00e0 di accesso ad ogni pubblico ufficio o incarico non obbligatorio al pubblico servizio in generale, viene privato del diritto all\u2019elettorato attivo e passivo, ossia del diritto di eleggere e di essere eletto a rivestire cariche rappresentative pubbliche ad ogni livello.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">In sintesi, dunque, interessato a richiedere la riabilitazione sar\u00e0 il soggetto condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna non opposto, nei cui confronti la pena sia stata gi\u00e0 eseguita o si sia in qualsiasi altro modo estinta, a seconda dei casi, da un tempo non inferiore ai tre, otto, ovvero dieci anni casi e che abbia altres\u00ec dato prova effettiva e costante di ravvedimento e buona condotta. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">A seguito dell&#8217;istanza presentata, verr\u00e0 fissata dal Tribunale di Sorveglianza competente una udienza di trattazione. Questa si svolger\u00e0 in camera di consiglio sulla base della documentazione prodotta (fino a cinque giorni prima dell\u2019udienza) ed acquisita.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Quanto si \u00e8 andato fin qui dicendo potrebbe rivelarsi particolarmente interessante, specie qualora ci si imbatta in provvedimenti dello stesso tipo dell\u2019ordinanza mediante la quale l\u201911 maggio scorso il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la concessione della riabilitazione in favore dell\u2019ex Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi in relazione agli effetti penali della condanna intervenuta all\u2019esito del processo Mediaset (Ordinanza n. 4208\/2018, rif. Cass. Pen., 1 agosto 2013, n. 35279).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Giova perci\u00f2 riportare qui di seguito alcuni passaggi fondamentali della discussa menzionata decisione, anche per meglio comprenderne il significato e la portata; la riabilitazione veniva richiesta dall\u2019istante in relazione alla condanna intervenuta nel 2013 per frode fiscale, conseguentemente alla sentenza resa dal Tribunale di Milano nel 2012 e divenuta definitiva il 1\u00b0 agosto 2013, data della conclusione del relativo giudizio di legittimit\u00e0 che ha confermato la pena principale cos\u00ec come ritenuta congrua nei due precedenti gradi di giudizio, annullando con rinvio solamente per la parte relativa all\u2019interdizione dai pubblici uffici. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">L\u2019ex Presidente veniva quindi condannato alla pena di quattro anni di reclusione, di cui tre condonati per indulto <\/span><span style=\"font-size: medium\"><i>ex<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium\">. L. 241\/2006, al risarcimento dei danni in solido con gli altri coimputati nei confronti dell\u2019Agenza delle Entrate, con pagamento di una provvisionale di 10 milioni di euro, nonch\u00e9 alla rifusione delle spese processuali e di giudizio. Seguiva la comminazione delle pene accessorie, tra cui l\u2019interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, sanzione successivamente ridotta a due anni dalla Corte d\u2019Appello di Milano nel relativo giudizio di rinvio e definitivamente confermata dagli Ermellini nel marzo del 2014.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Essendo stata la residua pena detentiva di un anno di reclusione espiata integralmente in regime di affidamento in prova ai servizi sociali <\/span><span style=\"font-size: medium\"><i>ex<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium\"> art. 47 O.P., a far data dal 23 aprile 2014 e con fine pena l\u20198 marzo 2015, previa concessione di 45 giorni di liberazione anticipata, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ne dichiarava l\u2019estinzione il 9 aprile successivo.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Ritenuta ammissibile l\u2019istanza di riabilitazione, poich\u00e9 inoltrata successivamente allo spirare del termine di tre anni dall\u2019esecuzione della pena, ossia dall\u20198 marzo 2015, tenuto conto a tal fine della data di effettiva avvenuta espiazione e non anche di quella relativa sua dichiarazione (Cass., Sez. I, n. 10650\/2015), verificato l\u2019adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, nonch\u00e9 l\u2019avvenuto pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile e delle spese di giudizio tutte, i giudici di Sorveglianza sono passati all\u2019accertamento della sussistenza dell\u2019ulteriore requisito della buona condotta in capo all\u2019istante.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Nel merito, il Tribunale ha osservato come l\u2019ex Premier non abbia riportato condanne ulteriori nei tre anni successivi all\u2019esecuzione della pena, nemmeno in relazione a condotte antecedenti rispetto al periodo di valutazione, alle quali non va comunque di per s\u00e9 attribuita rilevanza sebbene dotate di una chiara valenza negativa (cfr. Cass., Sez. I, n. 55063\/2017, richiamata a pag. 3 della motivazione dell\u2019ordinanza n. 4208\/2018).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">Poste alla base del giudizio positivo in ordine alla valutazione della condotta dell\u2019istante, inoltre, le informazioni appositamente trasmesse dalle competenti Forze dell\u2019ordine; per ci\u00f2 che concerne invece l\u2019attuale sussistenza di giudizi pendenti a suo carico, ad avviso del Tribunale \u00abtali pendenze non escludono di per s\u00e9 la sussistenza della regolarit\u00e0 della condotta (\u2026)\u00bb, sul punto avendo richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimit\u00e0 in virt\u00f9 del quale tale circostanza \u201cnon costituisce di per s\u00e9 ostacolo all\u2019accoglimento dell\u2019istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza\u201d (Cass., Sez. I, 08.05.2009, n. 22374; Cass. Sez. I, 01.02.2012, n. 6528 e Cass., Sez. I, 26.11.2014, n. 15471). <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium\">In definitiva, dunque, tenuto conto della <\/span><span style=\"font-size: medium\"><i>ratio<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium\"> premiale dell\u2019istituto, della funzione rieducativa della sanzione penale e degli obiettivi di risocializzazione del reo, l\u2019istanza di riabilitazione di Silvio Berlusconi \u00e8 stata ritenuta meritevole di accoglimento; cos\u00ec come formulato, il provvedimento appare adeguatamente motivato ed in linea con i princ\u00ecpi costituzionali a cui fa riferimento. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">Dott.ssa Martina Di Lollo &#8211; Studio Legale Verde<\/p>\n<p align=\"justify\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-5010\" src=\"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/IMG-20180518-WA0071-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/IMG-20180518-WA0071-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/IMG-20180518-WA0071-768x513.jpg 768w, https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/IMG-20180518-WA0071.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le recenti notizie di cronaca giudiziaria nazionale hanno suscitato un rinnovato interesse nell\u2019opinione pubblica relativamente all\u2019istituto della riabilitazione del condannato: giova qui dedicarvi un approfondimento, anche per favorirne la comprensione e una pi\u00f9 agevole lettura. La riabilitazione \u00e8 un istituto proprio del sistema penale italiano, la cui disciplina sostanziale \u00e8 dettata dagli artt. 178-179 del&#8230; <\/p>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/2018\/05\/18\/la-riabilitazione-del-condannato-alla-luce-del-caso-silvio-berlusconi\/\" class=\"excerpt-read-more\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[57,64],"tags":[96,197,219,199,91,68,200,196,195,194,198],"class_list":["post-5007","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lavvocato-risponde","category-news","tag-campobasso","tag-condanna","tag-domiciliazioni","tag-estinzione","tag-isernia","tag-molise","tag-pene-accessorie","tag-riabilitazione","tag-riabilitazione-del-condannato","tag-silvio-berlusconi","tag-tribunale-di-sorveglianza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5007","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5007"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5007\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5007"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}