{"id":4872,"date":"2017-09-06T20:21:10","date_gmt":"2017-09-06T18:21:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleverde.it\/?p=4872"},"modified":"2018-06-25T18:34:29","modified_gmt":"2018-06-25T16:34:29","slug":"ulteriori-precisazioni-in-tema-di-omicidio-stradale-e-di-lesioni-personali-stradali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/2017\/09\/06\/ulteriori-precisazioni-in-tema-di-omicidio-stradale-e-di-lesioni-personali-stradali\/","title":{"rendered":"Ulteriori precisazioni in tema di omicidio stradale e di lesioni personali stradali"},"content":{"rendered":"<h3>Orientamenti giurisprudenziali, in ambito sia penale che civile, rilevanti in tema di rapporti e limiti della responsabilit\u00e0 dell&#8217;Ente proprietario della strada (committente) e dell&#8217;appaltatore (Ente gestore di cantieri e\/o della manutenzione stradale).<\/h3>\n<p>Una recente pronuncia della Cassazione (la n. 17010 del 22-04-2016, IV Sezione Penale) originata dal ricorso delle parti civili in qualit\u00e0 di soggetti danneggiati da un incidente che ha causato la morte del conducente di un veicolo coinvolto e del suo passeggero, avverso una sentenza del Giudice dell\u2019Udienza Preliminare che non ha ritenuto sussistenti nel caso di specie elementi probatori tali da poter giungere ad un accertamento della colpevolezza del direttore dei lavori dell&#8217;A.N.A.S., ha toccato diversi profili della questione che a noi qui interessa.<br \/>\nDetto incidente mortale fu causato, stando alla ricostruzione operata in quella sede, dall\u2019avvenuto violento impatto di due veicoli a seguito della collisione di uno di questi con degli elementi plastici posizionati a delimitazione del cantiere allestito da una societ\u00e0 appaltatrice di lavori di manutenzione stradale per contratto stipulato con l&#8217;A.N.A.S.; tali oggetti, considerati la causa esclusiva della perdita di controllo del primo veicolo da parte del conducente, si trovavano sulla carreggiata perch\u00e9 probabilmente ivi trascinati dal forte vento, in quanto non zavorrati.<br \/>\nRiassumendo ci\u00f2 che si legge nella pronuncia, la posizione di garanzia a tutela della collettivit\u00e0 graverebbe, oltre che sull\u2019amministratore della strada committente (A.N.A.S.), anche sull&#8217;appaltatore di lavori e manutenzione effettuate sulla stessa (art. 21, Codice della Strada); ci\u00f2, a tutela proprio dell&#8217;incolumit\u00e0 dei terzi utenti della strada che possano subire le conseguenze di una situazione di pericolo non debitamente gestita (in tal senso anche, Cass. pen. Sez. IV, n. 11453 del 20\/12\/2012).<br \/>\nSi tratta quindi di stabilire in quali casi e entro quali limiti possa ritenersi configurabile una responsabilit\u00e0 riconducibile in capo al committente amministratore della strada, all\u2019Ente appaltatore dei lavori o, pi\u00f9 verosimilmente, in capo ad entrambi, delimitando perci\u00f2 l\u2019apporto delle rispettive condotte; ci\u00f2 comporta un\u2019imprescindibile analisi volta a verificare la sussistenza di eventuali posizioni e\/o obblighi di controllo gravanti sul primo e\/o sul secondo.<br \/>\nStando infatti a quanto enunciato in un\u2019altra pi\u00f9 risalente pronuncia del Giudice di Legittimit\u00e0, la sentenza n. 37589 del 05\/06\/2007, IV Sez. Penale, \u00abil pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell&#8217;appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l&#8217;obbligo di vigilanza la cui omissione \u00e8 fonte di responsabilit\u00e0 qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell&#8217;evitabilit\u00e0 dell&#8217;evento lesivo occorso a terzi e dell&#8217;omissione dell&#8217;intervento diretto all&#8217;eliminazione del rischi\u00bb, depone a conferma della labilit\u00e0 dei confini tra le concorrenti responsabilit\u00e0 del committente, da un lato e dell\u2019appaltatore dei lavori dall\u2019altra; in questo caso, \u00e8 evidente, l\u2019ente amministratore della strada non \u00e8 stato ritenuto esente da tale giudizio di responsabilit\u00e0.<br \/>\nParallelamente, per la riconducibilit\u00e0 di specifici obblighi di vigilanza e prudenza in capo all\u2019Ente affidatario dei lavori di manutenzione stradale, la disciplina dettata dall\u2019art. 21, comma 2 del Codice della strada espressamente stabilisce che: \u00abchiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidit\u00e0 della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte\u00bb; dal tenore della norma si deduce immediatamente la sussistenza di un preciso dovere di diligenza a carico dell\u2019impresa appaltatrice nell\u2019esecuzione dell\u2019incarico conferitole dall\u2019Ente gestore della strada.<br \/>\nOccorrer\u00e0 in definitiva valutare nel caso concreto in che misura ed entro quali limiti i doveri di controllo e vigilanza gravino, alternativamente o congiuntamente, sul committente e\/o sull\u2019ente appaltatore; ci\u00f2 comporta inevitabilmente l\u2019individuazione del nesso di causalit\u00e0 ed il suo eventuale \u201csezionamento\u201d in termini di concause tra le condotte degli agenti coinvolti e gli eventi lesivi prodottisi come loro conseguenza.<br \/>\nIn tal senso depone la lettera dell\u2019art. 40 del Codice penale che nel definire il rapporto di causalit\u00e0 tra condotta ed evento lesivo stabilisce che \u00ab Nessuno pu\u00f2 essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l&#8217;evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non \u00e8 conseguenza della sua azione od omissione (\u2026)\u00bb, equiparando peraltro al 2\u00b0 comma la condotta omissiva dell\u2019agente a quella commissiva, laddove il \u00abNon impedire un evento, che si ha l&#8217;obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo\u00bb.<br \/>\nPerci\u00f2 al fine di escludere ogni profilo di responsabilit\u00e0 penale dell\u2019impresa incaricata dei lavori stradali, nel giudizio di delimitazione delle responsabilit\u00e0 tra committente ed appaltatore andrebbe accertata l\u2019assenza di una qualsivoglia ingerenza della stessa nella causazione di eventuali incidenti verificatisi.<br \/>\nSulla posizione di garanzia rivestita dall\u2019Ente (appaltatore o committente dei lavori), peraltro, bisogner\u00e0 effettuare un ulteriore vaglio di rilevanza nel caso concreto in quanto la stessa di per s\u00e9 \u00ab (\u2026) non comporta, in presenza del verificarsi dell&#8217;evento, un automatico addebito di responsabilit\u00e0 colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione &#8211; da parte del garante &#8211; di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilit\u00e0 ed evitabilit\u00e0 dell&#8217;evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l&#8217;evento dannoso (\u2026) \u00bb, ritenendo fondamentale a tal fine la valutazione del momento \u201cvolitivo\u201d in capo all\u2019agente (cfr. sul punto Cass. pen. Sez. IV, 06-05-2015, n. 24462).<br \/>\nSu di un piano pi\u00f9 strettamente giuscivilistico, in relazione alla responsabilit\u00e0 conseguente ad eventuali incidenti stradali che dovessero verificarsi come effetto di mancata o inadeguata predisposizione di misure idonee a scongiurarli, l\u2019attenzione sembrerebbe spostarsi sugli specifici obblighi di custodia gravanti sull\u2019Ente proprietario della strada (cfr. ex plurimis Cassazione civile, Sezione Terza, Sentenze nn. 24529 del 20-11-2009, 22755 del 04-10-2013, 8935 del 12-04-2013).<br \/>\nSiffatta tendenza non deve per\u00f2 trarci in inganno, laddove, lo si \u00e8 gi\u00e0 detto, fosse possibile individuare un seppur limitato margine di discrezionalit\u00e0 in capo all\u2019ente affidatario della manutenzione, ben potendone discendere l\u2019estensione a quest\u2019ultimo dell\u2019obbligo di custodia della strada; la violazione di detto obbligo comporta infatti l\u2019insorgere di un giudizio di responsabilit\u00e0 ex art. 2051 del Codice civile, sicuramente quantificabile in termini risarcitori e difficilmente suscettibile di prova contraria se non per circostanze del tutto indipendenti dall\u2019agente.<br \/>\nAd avviso della succitata giurisprudenza, tale responsabilit\u00e0 in caso eventi dannosi causati dall\u2019omessa o insufficiente predisposizione di misure in via precauzionale, risulta infatti \u00abesclusa solo dal caso fortuito, che pu\u00f2 consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l&#8217;uso dell&#8217;ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all&#8217;omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe\u00bb; doveroso osservare il grado di difficolt\u00e0 relativo alla dimostrazione della concreta sussistenza di elementi sfuggenti al controllo dell\u2019agente.<br \/>\nIn conclusione occorre ribadire quanto finora evidenziato, ovvero, il rilievo per il quale il giudizio di delimitazione dei profili di responsabilit\u00e0, sia penale che civile, da ricondurre in capo all\u2019ente gestore della strada e\/o all\u2019appaltatore dei lavori di manutenzione su di essa effettuati, non \u00e8 suscettibile di alcuna determinazione aprioristica, necessitando invece di tutte le valutazioni e le precisazioni degli elementi fattuali del caso concreto.<\/p>\n<p>Dott.ssa Martina Di Lollo (Studio Legale Verde)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Orientamenti giurisprudenziali, in ambito sia penale che civile, rilevanti in tema di rapporti e limiti della responsabilit\u00e0 dell&#8217;Ente proprietario della strada (committente) e dell&#8217;appaltatore (Ente gestore di cantieri e\/o della manutenzione stradale). Una recente pronuncia della Cassazione (la n. 17010 del 22-04-2016, IV Sezione Penale) originata dal ricorso delle parti civili in qualit\u00e0 di soggetti&#8230; <\/p>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/2017\/09\/06\/ulteriori-precisazioni-in-tema-di-omicidio-stradale-e-di-lesioni-personali-stradali\/\" class=\"excerpt-read-more\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[69,70,102,101,96,100,219,167,67,104,68,66,97,112],"class_list":["post-4872","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lavvocato-risponde","tag-abruzzo","tag-avvocato","tag-avvocato-civilista","tag-avvocato-penalista","tag-campobasso","tag-come-difendersi","tag-domiciliazioni","tag-incidente","tag-lesioni-personali","tag-migliore-consulenza","tag-molise","tag-omicidio-stradale","tag-pescara","tag-responsabilita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4872","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4872"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4872\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4872"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4872"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}