{"id":4666,"date":"2017-06-05T16:11:57","date_gmt":"2017-06-05T14:11:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleverde.it\/?p=4666"},"modified":"2020-01-08T09:58:35","modified_gmt":"2020-01-08T08:58:35","slug":"omicidio-stradale-informazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/index.php\/2017\/06\/05\/omicidio-stradale-informazioni\/","title":{"rendered":"Omicidio stradale: novit\u00e0, critiche e applicazione pratica"},"content":{"rendered":"<p>Guidare, come tutti sanno, \u00e8 un&#8217;attivit\u00e0 potenzialmente pericolosa ed ai giorni nostri il progresso economico ha prodotto come sua conseguenza un incremento della presenza di veicoli sulle strade, con conseguenziale aumento, gioco forza, degli incidenti stradali e purtroppo anche di quelli mortali.<\/p>\n<p>La legge n. 41 del 2016 inserisce nel codice penale italiano due nuove forme di reato: l&#8217;art. 589 <em>bis<\/em> c.p., l&#8217;omicidio stradale, e l&#8217;art. 590 <em>bis<\/em> c.p., le lesioni personali stradali.<\/p>\n<p>Il Legislatore ha deciso di \u201c<em>cristallizzare<\/em>\u201d dentro tali categorie ogni ipotesi di sinistro stradale grave che abbia dato luogo ad un esito letale oppure a gravi lesioni personali per la vittima.<\/p>\n<p><strong>Il delitto di omicidio stradale punisce il conducente del veicolo a motore<\/strong> (restano esclusi quelli a trazione animale o i velocipedi) <strong>la cui condotta colposa costituisca la causa dell&#8217;evento mortale<\/strong>. La pena \u00e8 della reclusione di diversa entit\u00e0 che varia a seconda del grado della colpa.<\/p>\n<p>Si tratta di un reato oggi diventato autonomo e non pi\u00f9 una fattispecie aggravata dell&#8217;<strong>omicidio colposo<\/strong>. La riforma in esame, in realt\u00e0, non ha scelto di creare un <em>tertium genus<\/em> di reato, ma sembra invece spingere a favore del riconoscimento del cosiddetto dolo eventuale ogni qualvolta l&#8217;atteggiamento del reo sia particolarmente connotato dal disprezzo delle norme e dall&#8217;avventatezza nella guida, ossia ove ci sia la cosiddetta accettazione del rischio (la prevedibilit\u00e0 di causare un incidente grave, in questo caso, o ledere l&#8217;altrui incolumit\u00e0 nel caso delle lesioni).<\/p>\n<p>Sempre pi\u00f9 spesso, quindi, ascoltiamo notizie dei media che raccontano della leggerezza di persone incoscienti che si sono messe alla guida, sprezzanti del pericolo ed incuranti delle conseguenze e che, magari dopo <strong>l&#8217;assunzione di droghe ed alcol<\/strong>, si rendono autrici di terribili <strong>incidenti mortali ai danni di vittime innocenti<\/strong>. Secondo i primi dati Istat, il nostro Paese, si colloca al 14\u00b0 posto della graduatoria europea, dopo Gran Bretagna, Spagna, Germania e Francia per numero di incidenti. Da gennaio a giugno del 2016 l&#8217;Istat ritiene gli incidenti siano stati 83.549, provocando 118.349 feriti e 1.466 morti.<\/p>\n<p>In generale, per\u00f2, il primo bilancio a seguito di confronto dei risultati ottenuti nei primi 5 mesi di applicazione dell&#8217;Omicidio Stradale (luglio-novembre 2016) rispetto alla situazione precedente (luglio-novembre 2015) \u00e8 estremamente deludente: incidenti, morti e feriti scendono soltanto, rispettivamente, del 3,1%, 4,8% e 3,7%. Ma, avverte ancora l&#8217;Istat, &#8220;<em>in base ai dati gi\u00e0 pervenuti dalla Polizia Stradale nel periodo luglio-settembre si registra tuttavia un picco per il numero delle vittime nel complesso degli ambiti stradali nei mesi di luglio e agosto<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>La novella legislativa di cui ci occupiamo \u00e8 il prodotto di un dibattito travagliato, figlio delle pressioni provenienti dall&#8217;opinione pubblica, specialmente delle associazioni delle cosiddette \u201c<em>vittime della strada<\/em>\u201d e di quelle sulla sicurezza stradale, nate sulla scia dell&#8217;indignazione e dell&#8217;emotivit\u00e0 generale per il ripetersi di drammatici episodi di cronaca. Le incertezze interpretative degli operatori del diritto per\u00f2, lungi dall&#8217;essere sanate e risolte, si sono invece inasprite, consistendo in buona sostanza la riforma in un mero aumento sanzionatorio di reati gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n<p>Se l&#8217;allarme sociale che ne scaturisce \u00e8 sostanzialmente condivisibile da parte di tutti, non lo \u00e8 parimenti pensare che gli autori di siffatti reati fino a ieri abbiano goduto di un&#8217;ingiustificata clemenza da parte dell&#8217;Autorit\u00e0 Giudiziaria e che il loro sconsiderato agire non abbia avuto in passato delle conseguenze penali pesantissime.<\/p>\n<p>In generale, va premesso che mentre i reati dolosi implicano sempre la coscienza e la volont\u00e0 del fatto, quelli colposi necessitano della prevedibilit\u00e0, evitabilit\u00e0 e rimproverabilit\u00e0 dell&#8217;evento che, se si fosse agito in maniera corretta, si sarebbe potuto evitare.<\/p>\n<p>A tal proposito, pressoch\u00e8 fino ad un anno fa, esisteva soltanto (e funzionava egregiamente) l&#8217;art. 589 c.p., ossia l&#8217;omicidio colposo. L&#8217;interesse tutelato era sempre lo stesso, ossia quello della vita e dell&#8217;incolumit\u00e0 individuale, beni giuridici riguardanti sia i cittadini intesi come singoli che come comunit\u00e0. Ci\u00f2 vuol dire che chi in passato si era reso responsabile per colpa cosciente o dolo eventuale di un omicidio, per aver scambiato la strada per una pista su cui correre sfrenatamente, incappava ugualmente in gravissime sanzioni.<\/p>\n<p>Orbene, quanto all&#8217;analisi della novella normativa, in sintesi, le regole sono agilmente sintetizzabili.<\/p>\n<p>La norma prevede, infatti, tre ipotesi basilari:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>una pena da 2 a 7 anni<\/strong> se la morte \u00e8 stata causata violando le prescrizioni contenute nel Codice della Strada;<\/li>\n<li><strong>una pena da 8 a 12 anni<\/strong> se la morte della vittima \u00e8 stata causata da un guidatore sotto l&#8217;effetto di droghe o in <strong>stato di ebbrezza grave<\/strong>, ossia per il quale il tasso alcolmetrico era superiore a 1,5 grammi per litro;<\/li>\n<li><strong>una pena da 5 ai 10 anni<\/strong> se l&#8217;omicida si trova in uno <strong>stato di ebbrezza<\/strong> pi\u00f9 lieve, ossia con un tasso alcolmetrico oltre 0,8 grammi per litro oppure appaia manifesto che abbia causato l&#8217;incidente a causa della sua condotta pericolosa (ad esempio, chi guida contromano, chi supera di molto la velocit\u00e0 massima consentita, chi effettua inversioni a rischio o attraversa con il semaforo rosso, chi guida contromano ecc..). Va detto che, nonostante la richiesta di associazioni ed esperti, nella su citata casistica non \u00e8 stata inserita la distrazione, soprattutto quella per l&#8217;uso del cellulare che pure risulta statisticamente in prima linea nella creazione di un gran numero di incidenti (addirittura, si parla di 3 incidenti su 4, ma si tratta di un dato indimostrabile nella pratica).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Inoltre, particolare menzione merita il caso del conducente spericolato che, a seguito di incidente, si sia dato alla fuga, cio\u00e8 il cosiddetto <strong><em>pirata della strada<\/em><\/strong>: in questi casi la pena pu\u00f2 lievitare di un terzo o anche fino a due terzi. In ogni caso, essa non potr\u00e0 mai essere inferiore a 5 anni. Infine, nella sciagurata ipotesi dell&#8217;<strong>omicidio stradale plurimo<\/strong>, oppure nell&#8217;ipotesi di morte di una persona e lesioni ai danni dell&#8217;altra, vi \u00e8 un <strong>limite massimo di pena fissato a 18 anni<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;arresto in flagranza di reato \u00e8 sempre consentito in caso di omicidio stradale e, quando ci troviamo in presenza di aggravanti, esso diviene obbligatorio<\/strong>.<\/p>\n<p>E&#8217; importante tenere presente che, come in generale nel caso di <strong>guida in stato di ebbrezza<\/strong>, \u00e8 controproducente per il trasgressore rifiutare di sottoporsi all&#8217;accertamento dell&#8217;etilometro o del suo stato di alterazione connesso al presunto uso di droghe.<\/p>\n<p>In questi casi, infatti, proprio a causa della gravit\u00e0 che il legislatore intravede in tali tipologie di reati, \u00e8 consentito alla polizia giudiziaria chiedere al pubblico ministero, con decreto orale da confermarsi poi per iscritto, di essere autorizzata ad effettuare un <strong>prelievo coattivo<\/strong> ogni qualvolta un eventuale ritardo possa pregiudicare le indagini.<\/p>\n<p>In quest&#8217;ultimo caso, essere accompagnati coattivamente dalle Forze dell&#8217;Ordine presso il pi\u00f9 vicino Nosocomio implica di per s\u00e8 una restrizione della sfera di libert\u00e0 personale del cittadino e non sempre sono necessari tutti i tipi di accertamento: il prelievo della mucosa del cavo orale, ad esempio, pu\u00f2 essere utile per rinvenire tracce di stupefacenti, come l&#8217;analisi del pelo o del capello. Ne va da s\u00e8 che l&#8217;accertamento in questi casi dovr\u00e0 essere molto specifico e puntuale, pena la sua inutilizzabilit\u00e0 pratica a causa della parziale verifica sintomatologica, oltre che strettamente clinica. Infatti, la legge non ritiene configurabile il reato per il solo fatto che vi sia presenza di metaboliti nel sangue, dato che essi vi possono rimanere per diversi giorni, ma \u00e8 necessaria sia la verifica se il conducente abbia assunto sostanze prima di mettersi alla guida, sia se tale assunzione abbia determinato un suo stato di alterazione. Ben pu\u00f2 accadere, infatti, che il soggetto non sia in realt\u00e0 affatto alterato al momento del verificarsi del sinistro ed in questi casi non \u00e8 ancora ben chiaro se il prelievo ematico rientri nelle operazioni di accertamento delle condizioni psicofisiche del conducente che possono essere eseguite coattivamente.<\/p>\n<p>Il rischio, anche innanzi alla credibilit\u00e0 a lungo termine di provvedimenti tendenti al mero inasprimento delle pene \u00e8 che poi, dal punto di vista pratico, essi non diano l&#8217;effetto sperato, ma anzi l&#8217;opposto. Questo \u00e8 proprio il caso del su citato caso del tossicodipendente che risulti positivo all&#8217;accertamento a causa della sua dipendenza patologica, ma senza che ci\u00f2 incida minimamente sulle sue capacit\u00e0 da guidatore. Relativamente a ci\u00f2, \u00e8 proprio il caso di affermarlo da operatori del diritto, se non si espleteranno tutti gli accertamenti necessari ed idonei del caso, sar\u00e0 molto pi\u00f9 probabile un&#8217;assoluzione che una condanna! Per tali motivi, la norma cos\u00ec come concepita in modo manicheo, non pu\u00f2 che dare l&#8217;impressione del cane che abbaia, ma non morde!<\/p>\n<p>Infine, occorre ricordare che ci sono delle gravi conseguenze anche in ordine alla revoca ed alla sospensione della patente: <strong>Nei casi di condanna oppure di patteggiamento, infatti, la patente verr\u00e0 revocata ed il colpevole potr\u00e0 nuovamente conseguirla dopo 15 anni<\/strong>. Nei su citati casi pi\u00f9 gravi in cui il colpevole si \u00e8 dato alla fuga dopo l&#8217;incidente, la strada per riottenere la patente si dilater\u00e0 ulteriormente, ossia si potranno aspettare ben 30 anni ( il cosiddetto \u201c<strong><em>ergastolo della patente<\/em><\/strong>\u201d).<\/p>\n<p>Pertanto, di sicuro si pu\u00f2 affermare che la norma non sia servita statisticamente come deterrente, che non ci stata un&#8217;ondata di arresti in flagranza o una diminuzione di incidenti e morti significativa (anzi i dati di luglio e agosto, come detto, mostrano un picco di crescita preoccupante), cos\u00ec come pochissime risultano essere le condanne &#8220;<em>esemplari<\/em>\u201d effettivamente inflitte. La novit\u00e0 normativa, come si pu\u00f2 notare, presenta parecchi interrogativi e lacune, ma d&#8217;altronde non va sottovalutata l&#8217;importanza repressiva del fenomeno, sperando che tale forza porti in dote un&#8217;idonea portata dissuasiva.<\/p>\n<p>E&#8217; sempre preferibile, di contro, sostenere la validit\u00e0 della prevenzione e dei controlli rispetto alla repressione, nell&#8217;idea che una adeguata preparazione civile e culturale del cittadino possa muovere lo stesso ad un corretto comportamento che in futuro non abbia bisogno di norme \u201c<em>potenziate<\/em>\u201d da tristi casi di cronaca, basate su un&#8217;erronea percezione della portata del crimine e sulla relativa sensibilit\u00e0 delle persone, magari dietro un malcelato interesse politico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Avv. Alessio Giuseppe Verde &#8211; Avv. Mariaelena Verde<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-4958\" src=\"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/image8-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/image8-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/image8-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.studiolegaleverde.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/image8-1024x683.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guidare, come tutti sanno, \u00e8 un&#8217;attivit\u00e0 potenzialmente pericolosa ed ai giorni nostri il progresso economico ha prodotto come sua conseguenza un incremento della presenza di veicoli sulle strade, con conseguenziale aumento, gioco forza, degli incidenti stradali e purtroppo anche di quelli mortali. 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