Il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato

COSA E’ IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il patrocinio gratuito, o per meglio dire, a spese dello Stato è la facoltà che hanno dei cittadini in possesso di determinati requisiti di essere esonerati nel pagare le parcelle del proprio avvocato.

Ciò è possibile in quanto il nostro ordinamento garantisce il diritto di difesa anche a chi non ha mezzi o possibilità per pagare un difensore scelto personalmente e farsi rappresentare al meglio.

Il gratuito patrocinio, consequenzialmente, necessita di particolari requisiti da parte del difensore stesso, il quale dovrà essere iscritto in specifici elenchi, ma soprattutto da parte dell’assistito.

COSA DICE LA NORMA

Il patrocinio a spese dello Stato è stato normato con il D.P.R. 30/05/2002 n° 115, artt. 74-145.

Esso è assicurato (riferimento art. 74 D.P.R. 30.05.2002 n. 115):

1. nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. altresì, nel il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Hanno dunque diritto a presentare la domanda ed ottenere una difesa a spese dello Stato, i seguenti soggetti giuridici:

– i cittadini italiani;

– gli stranieri, sul territorio italiano al momento dei fatti in attesa di regolarizzazione o già in possesso di regolare permesso di soggiorno;

– le persone emigrate all’estero, che non possiedono alcuna cittadinanza, poiché privi di quella di origine e non in possesso di un’altra;

– gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino alcuna attività economica.

In che ambito si applica (riferimento art. 75 D.P.R. 30.05.2002 n. 115):

1. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

Condizioni per l’ammissione al patrocinio (riferimenti art. 76 – 92 D.P.R. 30.05.2002 n. 115):

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 (importo variabile e ricalcolabile negli anni, nel 2017 era di euro 11.528,41).

Quindi, si tengono presenti i redditi dichiarati nell’ultima dichiarazione disponibile e relativi all’anno di riferimento ivi indicato. Tali redditi non devono superare la cifra sopra indicata a meno che l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari. In tal caso, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, ma i limiti su menzionati sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Cosa servirà dunque per l’istanza:
Il cliente, pur potendo presentare autonomamente la propria istanza di gratuito patrocinio, farà bene a prospettare al proprio difensore tutta la sua situazione reddituale al fine di reperire la documentazione da produrre, per non incappare in una dichiarazione infedele o falsa che potrebbe portare ad una indagine, un procedimento penale e ad una condanna ad una pena che è compresa fra uno e cinque anni.

Per una completa documentazione vanno indicati:

lo stato di famiglia del richiedente, reperibile gratuitamente anche in autocertificazione presso l’anagrafe del Comune di appartenenza, il quale serve a “fotografare” l’attualità del nucleo familiare di riferimento e la sua residenza;

la eventuale Certificazione Unica (ex-CUD) in possesso di qualsiasi familiare presente nello stato di famiglia, cioè l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, da pensione e assimilati (compresi gli assegni familiari o di maternità) che il datore di lavoro, l’Ente pensionistico o il Comune rilasciano ai lavoratori, pensionati o comuni cittadini per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato, al fine di dimostrare ogni possibile ed eventuale entrata all’interno del nucleo familiare;

3 – eventuali visure di immobili di proprietà e copie dei libretti di circolazione di autovetture o motocicli in possesso delle persone facenti parte del nucleo familiare;

4 -un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Avv. Alessio Giuseppe Verde – Avv. Mariaelena Verde