Guida in stato di ebbrezza

La guida in stato d'ebbrezza è un fenomeno sociale di ampia portata, che può portare a conseguenze gravissime

Guida in stato di ebbrezza

La guida in stato d’ebbrezza è un fenomeno sociale di ampia portata, che può portare a conseguenze gravissime. Nel corso degli anni ampie mutazioni e creazioni normative si sono susseguite da parte del Legislatore per permettere al nostro Ordinamento una tutela del fenomeno e delle sue conseguenze che possono apparire a volte ineluttabili e che, quotidianamente, riempiono le pagine di cronaca.

Nonostante tutte queste accortezze e la predisposizione anche di pene estremamente severe, però, tale fenomeno è lontano dall’essere debellato. Negli anni 2014 e 2015 le infrazioni rilevate da Polizia e Carabinieri per le infrazioni del solo art. 186 C.d.S., infatti sono state rispettivamente 43.725 e 42.857 (dati Istat). Anche la nostra realtà molisana non è affatto esente dal fenomeno.

Per ottenere un più significativo attenuamento del fenomeno però, la prevenzione culturale, tramite informazione ed apprendimento del cittadino, dovrebbe essere sempre di intensità superiore e comunque più capillare rispetto alla repressione sanzionatoria, nonostante l’impeto delle reazioni umane in seguito ad azioni penalmente rilevanti spinga sempre più a favore di quest’ultima.

Ognuno deve mettersi alla guida nel pieno possesso delle proprie facoltà psico-motorie, senza sopravvalutare la propria abilità di guida o la propria capacità di assunzione delle bevande alcoliche.

Al netto di tali considerazioni, di contro, è possibile che si verifichino anche casi in cui ad essere errata è la analisi degli strumenti di rilevamento dello stato di ebbrezza.

In questo articolo si tenterà di offrire un panorama generale del fenomeno che va dal suo inquadramento giuridico fino alle possibili sanzioni passando per le azioni che può espletare il cittadino a sua tutela.

Il reato in esame, disciplinato dall’art. 186, D.Lgs n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada) prevede tre differenti sanzioni a seconda del valore etilico accertato al conducente.

Chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito, dunque, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

Partendo da quest’ultimo punto, si noti come il Legislatore abbia raddoppiato la sospensione della patente nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e gli sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Vi sono delle circostanze aggravanti, quali aver provocato, in virtù del predetto stato d’ebbrezza un incidente stradale (se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)…la patente di guida è sempre revocata), ovvero aver commesso la violazione in orari notturni (l’ammenda prevista è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7).

L’art. 186 bis, inoltre, individua tre categorie: i neopatentati da tre anni, i minori di anni 21 e gli autisti, per i quali non esiste nemmeno la possibilità della soglia di non punibilità sino a 0.5g/l.

In sostanza essi non possono assumere alcol se intendono mettersi alla guida, se non vorranno andare incontro a sanzioni ancora più sostanziose di quelle previste dall’art. 186 C.d.S..

Ma se dovessero fermarvi in stato di ebbrezza al volante, cosa dovete aspettarvi?

In primis, soggetti affetti dalla condizione alterativa del consumo di alcol manifestano o possono manifestare sbalzi dell’umore, confusione mentale, disorientamento, con variabili di riflesso sul comportamento quali, ad esempio compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo, comportamenti socialmente inadeguati, linguaggio mal articolato, alterazioni dell’equilibrio, compromissioni delle visione ovvero di forme, colori e dimensioni, vomito. Tutti questi sintomi, ove rilevati, potranno essere verbalizzati dagli accertatori.

L’accertamento dello stato di ebbrezza da parte delle Autorità competenti avviene però, usualmente, a mezzo degli etilometri. Ai fini della validità dell’accertamento devono essere effettuate due prove ad intervallo di tempo di minimo 5 minuti e quella più favorevole per il trasgressore potrà in seguito essere contestata.

L’esame obiettivo sulla persona che viene sottoposta all’etilometro produce un dato clinico anamnestico che deve documentare, anche in assenza di dati circostanziali, segni di assunzione di alcool ovvero sintomi fisici e psichici in atto.

E’ bene ricordare che durante la fase dell’accertamento è un diritto farvi assistere da un avvocato che sia prontamente reperibile. Vista l’entità delle sanzioni e la probabilità di coseguenze penali, è auspicabile sempre contattarne uno di vostra fiducia, nell’immediatezza del rilievo.

Anche successivamente a tale fase però, l’accertamento etilometrico sull’aria espirata, se oggetto di analisi approfondita, potrebbe dimostrarsi fallace in più aspetti (ad esempio, esso prescinde dalla assunzione immediata di alcol, il cosìdetto “alcol buccale” che può far aumentare a dismisura i dati del livello di accertamento).

Spesso, difatti, è capitato che le sanzioni siano state modulate o addirittura annullate all’esito del procedimento penale in seguito al sostegno di perizie tecnico-scientifiche effettuate da tossicologi.

La stima del valore presente nel singolo soggetto esaminato, invero, è sempre condizionata da molteplici fattori fisici ed ambientali.

Vi è una chiara mancanza di certezza nella variabilità del dato contestato dall’etilometro per una serie di parametri dovuti alla diversa fisiologia umana ed alle personali capacità di assorbimento, oltre ad una capacità standard legale di errore dello stesso strumento cd. “ammessa”. Tale imprecisione non può essere in alcun modo eliminata o prevista, quindi si capisce come tale determinazione alcolimetrica può essere affetta da incredibili sovrastime.

Evitando i tecnicismi propri dei periti, infatti, basti riportare che quanto detto, non va a contrastare la Norma e la relativa procedura di accertamento nella sua accezione qualitativa di determinazione dello stato di ebbrezza alcolica, bensì quella relativa al valore “quantitativo” del dato ottenuto, quello sì, con i rilevamenti messi in atto, indeterminabile. Appare evidente, dunque, come tale indeterminatezza quantitativa sia quindi inapplicabile in un contesto legale ove il discrimine quantitativo è fonte di prova per l’applicazione delle misure sanzionatorie.

Ed ancora, persino il prelievo del sangue e le consequenziali analisi effettuate presso una struttura sanitaria al posto del rilievo etilometrico potrebbero presentare difformità ed imprecisioni.

Tali incongruenze potrebbero cambiare le sorti di un eventuale processo penale.

Altra questione da tenere a mente è ciò che accade in caso di rifiuto di sottoposizione all’accertamento etilometrico.

Ebbene, se ci si rifiuta di eseguire l’etilometro vengono applicate le stesse severissime sanzioni di chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Una novità di grandissimo rilievo però, ha portato la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Unite Penali datata 6 aprile 2016 n. 13681.

L’art. 131-bis, rubricato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, introdotto ex novo nel codice penale, costituisce la norma sostanziale di riferimento: “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale…”.

L’istituto si giustifica alla luce della riconosciuta graduabilità del reato in relazione al disvalore d’azione e d’evento, nonché all’intensità della colpevolezza. Occorre compiere una valutazione relativa al singolo fatto concreto e verificare se la irripetibile manifestazione dell’illecito presenti un ridotto grado di offensività. Il risultato della questione posta alle Sezioni Unite è stato formulato secondo una soluzione positiva, ma facendo attenzione al singolo caso.

L’istituto ex art. 131 bis c.p., dunque, è stato ritenuto applicabile anche in relazione addirittura alla più grave fattispecie di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S. lett. c), dovendosi considerare non solo l’entità dello stato di ebbrezza, ma anche le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato.

E’ stato stabilito, comunque, che nessuna conclusione può trarsi in astratto, senza considerare le peculiarità del caso concreto, ricordando che l’ambito applicativo dell’istituto è definito non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche dal profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento.

Ogni caso quindi, può fare storia a sè a seconda delle più svariate caratteristiche del soggetto trovatosi in violazione della Legge.

 

Avv. Alessio Giuseppe Verde – Avv. Mariaelena Verde