Il Cyberbullismo

Inauguriamo dunque, questa rubrica volta all'informazione giuridica ed alla difesa del cittadino con un tema di spiccata attualità e di sconcertante diffusione.

Il Cyberbullismo

“Courage is fire, and bullying is smoke” diceva Benjamin Disraeli, famoso politico e scrittore britannico.

Attenzione però, il fumo, come ben sappiamo, può arrivare anche ad uccidere.

Inauguriamo dunque, questa rubrica volta all’informazione giuridica ed alla difesa del cittadino con un tema di spiccata attualità e di sconcertante diffusione.

E’ nostra intenzione soffermarci sulla analisi degli strumenti di difesa della vittima, a pochi giorni dal via libera del Senato sul disegno di legge – allo stato modificato e reinviato alla camera – che riguarda il bullismo ed in particolar modo il cyberbullismo.

Tale fenomeno comprende al suo interno varie forme di violenza: dal sexting (la pratica dell’invio o ricezione di immagini ad esplicito sfondo sessuale a mezzo di telefono cellulare o computer), alle vessazioni riguardanti l’aspetto fisico oppure l’orientamento sessuale attuate tramite uso di un mezzo telematico.

Spesso, infatti, per sua natura, il mezzo telematico tende a deresponsabilizzare i soggetti, che hanno minori remore nel compiere atti che, probabilmente, nella vita reale non compirebbero per educazione o condizionamento sociale.

Gli episodi possono essere isolati, spesso, però, si ripetono, sino a sfociare in forme persecutorie (nel 2016 i casi di cyberbullismo sono aumentati dell’8 per cento, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza).

Cosa fare dunque se si è vittime di un vero e proprio stalking informatico?

Lo stalking è il comportamento di chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” (art. 612-bis c.p).

La pena prevista per tale reato è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. Se la vittima è una persona disabile o un minore, le categorie più bisognose di tutela, non è necessaria alcuna querela poiché le indagini vengono avviate d’ufficio al momento della conoscenza da parte dell’Autorità competente.

L’Autorità a cui rivolgersi e preposta al contrasto del crimine informatico in particolare, è la Polizia Postale, con agenti specificatamente formati. La vittima dovrà dunque conservare le prove (siano essi sms, file video, audio, screenshot od immagini) e presentarsi per esporre i fatti o consegnare una querela già preparata, possibilmente con l’ausilio del proprio Avvocato di fiducia.

E’ doveroso precisare che, al momento, NON esiste uno specifico reato di bullismo previsto dal codice penale italiano. Ciò non toglie che determinate azioni possano essere inquadrate in altri profili sanzionatori di rilevanza penale e che, in caso di denuncia, gli autori possano essere perseguibili dalla legge, anche con l’attribuzione di pene molto severe.

Quello che non va sottovalutato a prescindere è il controllo personale del peso delle parole usate sul web e delle informazioni condivise sui propri profili social o attraverso le proprie chat private attraverso servizi di instant messaging. Una volta condiviso un contenuto, se ne perde il controllo e l’esclusività.

Il ripristino della “normalità” dopo che si è subìta una azione propria del cyberbullismo tramite la cancellazione del materiale condiviso, anche dopo la denuncia, può essere molto difficoltoso ed in casi di diffusione capillare su supporti telematici, praticamente impossibile.

Quindi, si dovrebbe prima di tutto usare il buon senso e tentare, nei limiti, di prevenire questi spiacevoli episodi, che, al contrario, ove dovessero verificarsi, vanno denunciati con forza e senza vergogna, per poi essere efficaciemente discussi, condannati e debellati, da un lato per punire i soggetti colpevoli e per far sì che, attraverso tali segnalazioni, la tutela del cittadino si adegui anche alla costante evoluzione tecnologica, ma, soprattutto, per aumentare quella coscienza sociale che dovrebbe portare ad evitare simili reati ed a far comprendere la portata della loro pericolosità ed ingiustizia.

Avv. Alessio Giuseppe Verde – Avv. Mariaelena Verde